(Codice della navigazione-art. 1305)
                             Art. 1305. 
      (Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro). 
 
  Le disposizioni degli articoli  343,  914  si  applicano  anche  ai
contratti  di  arruolamento  e  di  lavoro  stipulati   anteriormente
all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca
sia  avvenuto  il  fatto  che  ha  determinato  la  risoluzione   del
contratto.