(Codice della navigazione-art. 1306)
                             Art. 1306. 
      (Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo). 
 
  Le disposizioni dell'articolo 936  si  applicano  anche  quando  il
contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data
dell'entrata  in   vigore   del   codice,   sempre   che   la   morte
dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.