(CODICE CIVILE-art. 1257)
                             Art. 1257. 
 
                 (Smarrimento di cosa determinata). 
 
  La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera
divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa
esserne provato il perimento. 
 
  In caso di successivo ritrovamento  della  cosa,  si  applicano  le
disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.