(CODICE CIVILE-art. 1258)
                             Art. 1258. 
 
                     (Impossibilita' parziale). 
 
  Se la  prestazione  e'  divenuta  impossibile  solo  in  parte,  il
debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per  la
parte che e' rimasta possibile. 
 
  La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta  una  cosa
determinata, questa ha subito un  deterioramento,  o  quando  residua
alcunche' dal perimento totale della cosa.