(CODICE CIVILE-art. 1259)
                             Art. 1259. 
 
        (Subingresso del creditore nei diritti del debitore). 
 
  Se la prestazione che  ha  per  oggetto  una  cosa  determinata  e'
divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra  nei
diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha  causato
l'impossibilita', e puo'  esigere  dal  debitore  la  prestazione  di
quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.