Art. 1018 
 
                          Tenuta dei ruoli 
 
1. Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie,
di cui agli articoli 1734  e  1738  del  codice  e  991  sono  tenuti
aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici  locali
conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio. 
2.  I  ruoli  dell'ufficio  direttivo   comprendono   le   infermiere
volontarie raggruppate a seconda degli  ispettorati  locali  nel  cui
ambito di competenza territoriale  le  singole  infermiere  hanno  la
propria residenza. 
3. I ruoli di ciascun ispettorato locale  comprendono  le  infermiere
volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito  di  competenza
territoriale dell'Ispettorato medesimo. 
4. Nel ruolo attivo  sono  iscritte  con  una  menzione  speciale  le
infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738  del  codice,
si sono dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro  ore
dalla chiamata. 
5.  Avvenuta  la  nomina  di  una  infermiera  volontaria,  l'ufficio
direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli,
e  ne  da'  notizia  all'ispettrice  di   centro   di   mobilitazione
competente, che a sua volta  procede  anch'essa  all'inscrizione  nei
propri ruoli e provvede per le ulteriori  comunicazioni  che  fossero
necessarie per il disposto dell'articolo 993. 
6.  Successivamente  l'Ispettorato  locale  procede  agli   eventuali
trasferimenti dell'infermiera volontaria da  un  ruolo  all'altro,  e
comunica immediatamente  ciascuna  variazione  all'ufficio  direttivo
centrale.