Art. 1018 Tenuta dei ruoli 1. Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 1734 e 1738 del codice e 991 sono tenuti aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio. 2. I ruoli dell'ufficio direttivo comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza. 3. I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo. 4. Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738 del codice, si sono dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata. 5. Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli, e ne da' notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'inscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'articolo 993. 6. Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.