Art. 1019 Radiazione e cancellazione 1. Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.