Art. 1019 
 
                     Radiazione e cancellazione 
 
1. Nel caso di cui agli  articoli  1739,  1747  e  1748  del  codice,
l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o  la  cancellazione
dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i
ruoli dell'ispettrice di  centro  di  mobilitazione  e  del  comitato
competente.