Art. 1020 Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza 1. Gli ispettorati locali annotano le destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia in unita' dell'associazione, sia in unita' delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti. 2. L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali devono comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 1016, tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare nei documenti matricolari, contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 1021, l'attivita' di servizio di ciascuna infermiera. 3. E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.