Art. 1020 
 
         Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza 
 
1. Gli ispettorati locali annotano le destinazioni  di  servizio  che
ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia  in  unita'
dell'associazione,  sia   in   unita'   delle   Forze   armate,   sia
eventualmente presso altri enti. 
2. L'ufficio direttivo  centrale  e  gli  ispettorati  locali  devono
comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 1016,
tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare  nei
documenti matricolari, contenuti nel fascicolo  di  cui  all'articolo
1021, l'attivita' di servizio di ciascuna infermiera. 
3. E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal
quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i  conseguenti
trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.