Art. 309. 
 
  Gli esplosivi devono essere  trasportati  e  immessi  nel  deposito
sotterraneo   o   riservetta   e   nei   locali   di    distribuzione
nell'imballaggio originario. Ove il  trasporto  avvenga  a  mezzo  di
vagonetti, questi devono essere a cassa fissa e muniti  di  segno  di
riconoscimento. 
  E' vietato trasportare esplosivi insieme  con  materiale  di  altro
genere, apparecchi od utensili. 
  Le capsule detonanti non devono essere  trasportate  congiuntamente
ad altro esplosivo. 
  Durante il trasporto gli operai addetti  devono  essere  muniti  di
lampade elettriche a bulbo protetto.