Art. 310. Il trasporto degli esplosivi nei pozzi deve essere effettuato a velocita' non superiore a quella consentito per il trasporto delle persone e la circolazione del personale deve essere sospesa. Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi possono viaggiare insieme con essi. Il macchinista ed i ricevitori, sia alla superficie sia in sotterraneo, debbono essere preavvertiti del movimento degli esplosivi.