Art. 310. 
 
  Il trasporto degli esplosivi nei pozzi  deve  essere  effettuato  a
velocita' non superiore a quella consentito per  il  trasporto  delle
persone e la circolazione del personale deve essere sospesa. 
  Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi  possono  viaggiare
insieme con essi. 
  Il  macchinista  ed  i  ricevitori,  sia  alla  superficie  sia  in
sotterraneo,  debbono  essere  preavvertiti   del   movimento   degli
esplosivi.