Art. 1308.
(Clausole di esonero da responsabilita').
Le clausole di esonero da responsabilita' e quelle limitative che
fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma
valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme
di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita' si
e' avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.