(Codice della navigazione-art. 1308)
                             Art. 1308. 
              (Clausole di esonero da responsabilita'). 
 
  Le clausole di esonero da responsabilita' e quelle  limitative  che
fossero invalide secondo le disposizioni delle  leggi  anteriori,  ma
valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette  alle  norme
di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita'  si
e' avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.