(Codice della navigazione-art. 1310)
                             Art. 1310. 
                 (Contribuzione alle avarie comuni). 
 
  Le disposizioni degli articoli 469 a 480 non si applicano quando  i
contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo
siano stati conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice.