Art. 1311.
(Assistenza e salvataggio).
Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano
anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la
determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.
Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti
di assistenza o di salvataggio anteriori all'entrata in vigore del
codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca
posteriore.