(Codice della navigazione-art. 1311)
                             Art. 1311. 
                     (Assistenza e salvataggio). 
 
  Le disposizioni degli articoli 494,  499,  986,  991  si  applicano
anche ai fatti di assistenza  o  salvataggio  avvenuti  anteriormente
all'entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la
determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca. 
 
  Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti
di assistenza o di salvataggio anteriori all'entrata  in  vigore  del
codice quando la ripartizione  della  spesa  sia  compiuta  in  epoca
posteriore.