(Codice della navigazione-art. 1313)
                             Art. 1313. 
                            (Privilegi). 
 
  Le disposizioni  del  codice  relative  ai  diritti  dei  creditori
privilegiati, all'ordine dei  privilegi  e  all'efficacia  di  questi
rispetto al pegno,  alla  ipoteca  e  agli  altri  diritti  reali  si
osservano anche per i privilegi sorti  anteriormente  all'entrata  in
vigore del codice medesimo.