(Codice della navigazione-art. 1314)
                             Art. 1314. 
                           (Prescrizione). 
 
  Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione  piu'  breve
di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si  compie
nel termine piu' breve, il quale decorre dall'entrata in  vigore  del
codice, salvo che per il compimento della  prescrizione,  secondo  le
disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a  decorrere  un  termine
minore.