Art. 1314.
(Prescrizione).
Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione piu' breve
di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie
nel termine piu' breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del
codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le
disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine
minore.