(CODICE CIVILE-art. 1260)
                             Art. 1260. 
 
                     (Cedibilita' dei crediti). 
 
  Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo
credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non
abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia
vietato dalla legge. 
 
  Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il  patto
non e' opponibile al  cessionario,  se  non  si  prova  che  egli  lo
conosceva al tempo della cessione.