(CODICE CIVILE-art. 1261)
                             Art. 1261. 
 
                       (Divieti di cessione). 
 
  I  magistrati   dell'ordine   giudiziario,   i   funzionari   delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali  giudiziari,  gli
avvocati, i procuratori, i  patrocinatori  e  i  notai  non  possono,
neppure per interposta persona, rendersi cessionari  di  diritti  sui
quali e' sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria  di  cui
fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano  le  loro  funzioni,
sotto pena di nullita' e dei danni. 
 
  La disposizione del comma precedente non si applica  alle  cessioni
di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento  di
debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.