(CODICE CIVILE-art. 1262)
                             Art. 1262. 
 
                 (Documenti probatori del credito). 
 
  Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del
credito che sono in suo possesso. 
 
  Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto
a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.