(CODICE CIVILE-art. 1264)
                             Art. 1264. 
 
       (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto). 
 
  La cessione ha effetto nei confronti  del  debitore  ceduto  quando
questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. 
 
  Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga  al
cedente non e' liberato, se il  cessionario  prova  che  il  debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.