Art. 1264.
(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando
questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al
cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.