(CODICE CIVILE-art. 1265)
                             Art. 1265. 
 
            (Efficacia della cessione riguardo ai terzi). 
 
  Se il medesimo credito  ha  formato  oggetto  di  piu'  cessioni  a
persone  diverse,  prevale  la  cessione  notificata  per  prima   al
debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto
di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore. 
 
  La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto  di
costituzione di usufrutto o di pegno.