(CODICE CIVILE-art. 1266)
                             Art. 1266. 
 
                 (Obbligo di garanzia del cedente). 
 
  Quando la cessione e' a titolo oneroso,  il  cedente  e'  tenuto  a
garantire  l'esistenza  del  credito  al  tempo  della  cessione.  La
garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il  cedente  resta  sempre
obbligato per il fatto proprio. 
 
  Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei
casi e nei limiti in cui la  legge  pone  a  carico  del  donante  la
garanzia per l'evizione.