(CODICE CIVILE-art. 1267)
                             Art. 1267. 
 
               (Garanzia della solvenza del debitore). 
 
  Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo  che  ne
abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di
quanto  ha  ricevuto;  deve  inoltre  corrispondere  gli   interessi,
rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario  abbia
sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto. 
 
  Quando il  cedente  ha  garantito  la  solvenza  del  debitore,  la
garanzia  cessa,  se  la  mancata  realizzazione  del   credito   per
insolvenza del debitore  e'  dipesa  da  negligenza  del  cessionario
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.