Art. 815 
Dotazioni organiche dei volontari  del  Corpo  delle  capitanerie  di
                                porto 
 
  1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie
di porto, sono cosi' determinate: 
    a) 3.500 in servizio permanente; 
    b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.