Art. 196. 
 
  Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme
degli ascensori e dei montacarichi devono essere  segregati  mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di 70 centimetri. 
  Dette difese devono avere un'altezza minima di m.  1,70  a  partire
dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal  ciglio  dei
gradini  ed  essere  costituite  da  pareti  cieche  o  da  traforati
metallici, le  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza  superiore  ad  un
centimetro, quando le parti mobili distino meno di  4  centimetri,  e
non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o  piu'
centimetri. 
  Se il contrappeso non e sistemato nello stesso vano nel  quale  si,
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti.