Art. 314. L'esplosivo e' distribuito agli operai incaricati del prelevamento soltanto da chi e' addetto alla distribuzione e negli appositi locali, dando la precedenza al materiale rimasto immagazzinato da maggior tempo. E' vietata la distribuzione di esplosivi avariati, di esplosivi al nitrato di ammonio umidi, di esplosivi congelati contenenti 10 per cento o piu' di nitroglicerina, o che comunque presentino tracce di trasudamento dei loro componenti liquidi. Quando, si impiegano esplosivi di caratteristiche diverse e se il materiale non e' distribuito in pacchi con le relative etichette, le cartucce debbono essere contraddistinte in modo da poterne riconoscere le caratteristiche. La quantita', di esplosivo che puo' essere consegnata ad un uomo e' limitata per ciascun cantiere al consumo di un turno e comunque non deve eccedere i venticinque chilogrammi, salvo eccezione autorizzata dalla direzione.