Art. 314. 
 
  L'esplosivo e' distribuito agli operai incaricati del  prelevamento
soltanto da chi  e'  addetto  alla  distribuzione  e  negli  appositi
locali, dando la precedenza al  materiale  rimasto  immagazzinato  da
maggior tempo. 
  E' vietata la distribuzione di esplosivi avariati, di esplosivi  al
nitrato di ammonio umidi, di esplosivi congelati  contenenti  10  per
cento o piu' di nitroglicerina, o che comunque presentino  tracce  di
trasudamento dei loro componenti liquidi. 
  Quando, si impiegano esplosivi di caratteristiche diverse e  se  il
materiale non e' distribuito in pacchi con le relative etichette,  le
cartucce  debbono  essere  contraddistinte   in   modo   da   poterne
riconoscere le caratteristiche. 
  La quantita', di esplosivo che puo' essere consegnata ad un uomo e'
limitata per ciascun cantiere al consumo di un turno e  comunque  non
deve eccedere i venticinque chilogrammi, salvo eccezione  autorizzata
dalla direzione.