Art. 316. 
 
  In ogni riservetta o locale di distribuzione e' tenuto un  registro
nel  quale  sono  annotate  le  operazioni  di   carico   e   scarico
dell'esplosivo. Una copia  aggiornata  di  tale  registro  e'  tenuta
all'esterno della miniera. 
  Ogni ventiquattro ore si effettuano i conteggi ed il controllo  del
materiale esistente.