(Codice della navigazione-art. 1315)
                             Art. 1315. 
                        (Inchiesta formale). 
 
  Alle inchieste formali in corso presso  le  commissioni  costituite
prima dell'entrata in vigore delle norme del codice, si applica il R.
decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819. 
 
  Nei casi in cui  prima  dell'entrata  in  vigore  delle  norme  del
codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non  siano  state
ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli
581 a 583.