Art. 1315.
(Inchiesta formale).
Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite
prima dell'entrata in vigore delle norme del codice, si applica il R.
decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819.
Nei casi in cui prima dell'entrata in vigore delle norme del
codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state
ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli
581 a 583.