Art. 1316.
(Procedimento avanti i comandanti di porto).
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in
vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle
parti, si applicano gli articoli 591 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in
vigore delle norme del codice non sia stata pronunciata ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595,
quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in
vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5,
6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119.
I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall'entrata
in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle
parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del
dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora
passate in giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme del
codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza
a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice,
puo', a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero
proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni
dalla data di consegna della lettera raccomandata.