(Codice della navigazione-art. 1316)
                             Art. 1316. 
            (Procedimento avanti i comandanti di porto). 
 
  Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata  in
vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle
parti, si applicano gli articoli 591 a 609. 
 
  Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata  in
vigore delle norme del codice non  sia  stata  pronunciata  ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595,
quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609. 
 
  Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata  in
vigore  delle  norme  del  codice  sia  stata  pronunciata  ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli  articoli  5,
6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119. 
 
  I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall'entrata
in vigore delle norme del  codice,  disporre  la  comunicazione  alle
parti, con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  del
dispositivo delle sentenze interlocutorie o  definitive,  non  ancora
passate in giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme del
codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza
a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice,
puo', a  seconda  dei  casi,  formulare  riserva  di  appello  ovvero
proporre appello o regolamento di competenza  entro  quindici  giorni
dalla data di consegna della lettera raccomandata.