(Codice della navigazione-art. 1317)
                             Art. 1317. 
          (Controversie di competenza degli enti portuali). 
 
  L'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al  Presidente
del Consorzio del Porto di Genova dal T.U. 16  gennaio  1936-XIV,  n.
801 e' regolato dalle disposizioni del  presente  codice,  anche  per
quanto concerne l'impugnazione delle sentenze.