(Codice della navigazione-art. 1318)
                             Art. 1318. 
                 (Liquidazione delle avarie comuni). 
 
  Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme
del codice si applica l'articolo 568  secondo  comma  del  codice  di
commercio. 
 
  I chirografi stipulati anteriormente all'entrata  in  vigore  delle
norme del codice conservano piena efficacia secondo  le  disposizioni
anteriori.