Art. 1319.
(Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile).
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato
soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto
inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto
stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.