(Codice della navigazione-art. 1319)
                             Art. 1319. 
    (Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile). 
 
  Se prima dell'entrata in vigore delle norme del  codice  sia  stato
soltanto notificato il precetto e  questo  non  sia  ancora  divenuto
inefficace, il creditore deve, a pena  di  inefficacia  del  precetto
stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del  codice,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.