(Codice della navigazione-art. 1320)
                             Art. 1320. 
                 (Espropriazione iniziata di nave). 
 
  Se prima dell'entrata in vigore delle norme del  codice  sia  stato
eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di
autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di  estinzione
del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione
del verbale di  pignoramento  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore delle norme predette. 
 
  L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.