Art. 1320.
(Espropriazione iniziata di nave).
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato
eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di
autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione
del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione
del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in
vigore delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.