(Codice della navigazione-art. 1321)
                             Art. 1321. 
              (Espropriazione iniziata di aeromobile). 
 
  Se prima dell'entrata in vigore delle norme del  codice  sia  stato
eseguito il pignoramento, ma non sia stata  ancora  proposta  istanza
per l'autorizzazione alla vendita,  il  creditore  deve,  a  pena  di
estinzione del processo  esecutivo,  procedere  alla  trascrizione  e
all'annotazione del  verbale  di  pignoramento  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore delle norme predette. 
 
  L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.