(Codice della navigazione-art. 1322)
                             Art. 1322. 
           (Cause di autorizzazione alla vendita di nave). 
 
  Se all'entrata in  vigore  delle  norme  del  codice  la  causa  di
autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi  in
decisione, il creditore deve,  a  pena  di  estinzione  del  processo
esecutivo, fare domanda per la  nomina  del  giudice  dell'esecuzione
entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette. 
 
  Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita  si  trova
in  decisione,  il   giudice   adito   deve   nominare   il   giudice
dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti. 
 
  L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.