Art. 1322.
(Cause di autorizzazione alla vendita di nave).
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di
autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in
decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo
esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione
entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova
in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice
dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.
L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.