(Codice della navigazione-art. 1323)
                             Art. 1323. 
         (Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave). 
 
  Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giudice adito ha
pronunciato  la  sentenza  di   autorizzazione   alla   vendita,   la
espropriazione  forzata  prosegue  secondo  le  norme   delle   leggi
precedenti.