(Codice della navigazione-art. 1325)
                             Art. 1325. 
 (Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata). 
 
  Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai
sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio
provvisorio  della  nave  pignorata,  non  sia  stata  trascritta  ed
annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.