(CODICE CIVILE-art. 1270)
                             Art. 1270. 
 
                   (Estinzione della delegazione). 
 
  Il delegante  puo'  revocare  la  delegazione,  fino  a  quando  il
delegato  non  abbia  assunto   l'obbligazione   in   confronto   del
delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo. 
 
  Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento  a
favore  del  delegatario  anche  dopo  la  morte  o  la  sopravvenuta
incapacita' del delegante.