(CODICE CIVILE-art. 1271)
                             Art. 1271. 
 
                (Eccezioni opponibili dal delegato). 
 
  Il delegato puo' opporre al delegatario le  eccezioni  relative  ai
suoi rapporti con questo. 
 
  Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato  non  puo'
opporre al delegatario, benche' questi ne fosse stato  a  conoscenza,
le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo  che  sia
nullo il rapporto tra delegante e delegatario. 
 
  Il delegato non puo'  neppure  opporre  le  eccezioni  relative  al
rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le  parti  non
hanno fatto espresso riferimento.