(CODICE CIVILE-art. 1272)
                             Art. 1272. 
 
                          (Espromissione). 
 
  Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne  assume  verso  il
creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore  originario,
se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. 
 
  Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo'  opporre  al
creditore  le  eccezioni  relative  ai  suoi  rapporti  col  debitore
originario. 
 
  Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore  avrebbe  potuto
opporre il debitore originario, se non sono personali a  quest'ultimo
e non  derivano  da  fatti  successivi  all'espromissione.  Non  puo'
opporgli la compensazione che  avrebbe  potuto  opporre  il  debitore
originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.