(CODICE CIVILE-art. 1274)
                             Art. 1274. 
 
                  (Insolvenza del nuovo debitore). 
 
  Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore
originario, non ha azione  contro  di  lui  se  il  delegato  diviene
insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. 
 
  Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse  il
debito in confronto del creditore,  il  debitore  originario  non  e'
liberato. 
 
  Le medesime  disposizioni  si  osservano  quando  il  creditore  ha
aderito all'accollo stipulato a  suo  favore  e  la  liberazione  del
debitore originario era condizione espressa della stipulazione.