(CODICE CIVILE-art. 1275)
                             Art. 1275. 
 
                    (Estinzione delle garanzie). 
 
  In  tutti  i  casi  nei  quali  il  creditore  libera  il  debitore
originario, si estinguono le garanzie annesse al  credito,  se  colui
che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.