(CODICE CIVILE-art. 1276)
                             Art. 1276. 
 
               (Invalidita' della nuova obbligazione). 
 
  Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e'
dichiarata nulla o  annullata,  e  il  creditore  aveva  liberato  il
debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore
non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.