Art. 1024 
 
                             Definizioni 
 
1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
b) decreto, il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  aprile
2006, n. 184; 
c) Amministrazione, l'Amministrazione della difesa; 
d) Ministro, il Ministro della difesa; 
e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa; 
f) Segretario generale, il Segretario generale  del  Ministero  della
difesa e Direttore nazionale degli armamenti; 
g)  organi  centrali,  il  Segretariato  generale  della  difesa,  le
Direzioni generali, gli Uffici centrali; 
h) organi di vertice delle Forze  armate,  lo  Stato  maggiore  della
difesa, gli  Stati  maggiori  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale  dell'Arma
dei carabinieri; 
i) organi periferici: 
1)  il  comandante  territoriale,  identificabile,   per   l'Esercito
italiano, con i  comandanti  militari  territoriali,  per  la  Marina
militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo
e  i  comandanti  dei  comandi  militari  marittimi   autonomi,   per
l'Aeronautica militare, con i comandanti di  regione  aerea,  e,  per
l'Arma dei carabinieri, con i  comandanti  dei  comandi  territoriali
dell'Arma; 
2)  il  comandante,  identificabile  con  i  comandanti   di   unita'
organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli  uffici
e degli istituti di Forza armata o interforze. 
 
 
          Note all'art. 1024: 
          - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  aprile
          2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114.