Art. 1024 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) legge, la legge 7 agosto 1990, n. 241; b) decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; c) Amministrazione, l'Amministrazione della difesa; d) Ministro, il Ministro della difesa; e) Sottosegretario, il Sottosegretario di Stato alla difesa; f) Segretario generale, il Segretario generale del Ministero della difesa e Direttore nazionale degli armamenti; g) organi centrali, il Segretariato generale della difesa, le Direzioni generali, gli Uffici centrali; h) organi di vertice delle Forze armate, lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri; i) organi periferici: 1) il comandante territoriale, identificabile, per l'Esercito italiano, con i comandanti militari territoriali, per la Marina militare, con i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti dei comandi militari marittimi autonomi, per l'Aeronautica militare, con i comandanti di regione aerea, e, per l'Arma dei carabinieri, con i comandanti dei comandi territoriali dell'Arma; 2) il comandante, identificabile con i comandanti di unita' organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e degli istituti di Forza armata o interforze.
Note all'art. 1024: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114.