Art. 1025 
 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del codice il
presente  titolo  si  applica  ai  procedimenti   amministrativi   di
competenza  del  Ministero   della   difesa,   sia   che   conseguano
obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
2. I procedimenti di competenza degli organi centrali, di  vertice  e
periferici  del  Ministero  della  difesa  si   concludono   con   un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni  II  e  III,  che
contengono le indicazioni  dell'unita'  organizzativa  competente  ad
adottare il provvedimento finale.