Art. 1027 
 
                  Il responsabile del procedimento 
 
1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento
e' il dirigente preposto  all'unita'  organizzativa  competente  alla
trattazione del procedimento, come individuata nel  presente  titolo,
capo II, sezioni II e III. 
2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile
del procedimento e' il dirigente delegato. 
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento,  le  funzioni  del
responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o
militare immediatamente sottordinato. 
4. Il dirigente preposto all'unita' organizzativa  puo'  affidare  la
responsabilita' di un singolo procedimento ad altro dipendente civile
o militare addetto all'unita'; in caso di  assenza  o  di  temporaneo
impedimento  di  quest'ultimo,  il  dirigente   preposto   all'unita'
organizzativa  riassume,   senza   soluzione   di   continuita',   la
responsabilita' del procedimento. 
5.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita   le   attribuzioni
contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge, e del presente
titolo; svolge, inoltre,  tutti  gli  altri  compiti  indicati  nelle
disposizioni organizzative e di servizio,  nonche'  quelli  attinenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. 
 
 
          Note all'art. 1027: 
          - Il testo degli articoli 6, 11 e 14-bis della legge n. 241
          del 1990 e' il seguente: 
          «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).  -  1.
          Il responsabile del procedimento: 
          a)  valuta,  ai   fini   istruttori,   le   condizioni   di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
          b) accerta di ufficio i  fatti,  disponendo  il  compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni  o   istanze   erronee   o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
          c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
          conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
          d)  cura  le   comunicazioni,   le   pubblicazioni   e   le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
          e) adotta, ove ne abbia  la  competenza,  il  provvedimento
          finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
          l'adozione.  L'organo   competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale,  ove  diverso  dal  responsabile  del
          procedimento,  non  puo'   discostarsi   dalle   risultanze
          dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
          se  non  indicandone  la  motivazione   nel   provvedimento
          finale.». 
          «Art.   11   (Accordi   integrativi   o   sostitutivi   del
          provvedimento). - 1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte   presentate    a    norma    dell'articolo    10,
          l'amministrazione   procedente   puo'   concludere,   senza
          pregiudizio dei diritti dei  terzi,  e  in  ogni  caso  nel
          perseguimento  del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli
          interessati   al   fine   di   determinare   il   contenuto
          discrezionale   del   provvedimento   finale   ovvero    in
          sostituzione di questo. 
          1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi  di
          cui al comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
          2. Gli accordi di cui al presente articolo  debbono  essere
          stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo  che
          la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
          diversamente previsto, i  principi  del  codice  civile  in
          materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
          3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti  sono  soggetti
          ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
          4.  Per   sopravvenuti   motivi   di   pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato. 
          4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del  buon  andamento
          dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una
          pubblica amministrazione  conclude  accordi  nelle  ipotesi
          previste  al  comma  l,  la  stipulazione  dell'accordo  e'
          preceduta da una  determinazione  dell'organo  che  sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento. 
          5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
          esecuzione degli accordi di cui al presente  articolo  sono
          riservate  alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo.». 
          «Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). -  1.  La
          conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
          particolare complessita' e di  insediamenti  produttivi  di
          beni e servizi,  su  motivata  richiesta  dell'interessato,
          documentata, in assenza di un progetto preliminare, da  uno
          studio di fattibilita', prima della  presentazione  di  una
          istanza o di un progetto definitivi, al fine di  verificare
          quali  siano  le  condizioni  per   ottenere,   alla   loro
          presentazione, i necessari atti di consenso. In  tale  caso
          la conferenza si pronuncia entro trenta giorni  dalla  data
          della richiesta e  i  relativi  costi  sono  a  carico  del
          richiedente. 
          2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
          interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul
          progetto preliminare al fine di  indicare  quali  siano  le
          condizioni  per  ottenere,  sul  progetto  definitivo,   le
          intese, i pareri, le  concessioni,  le  autorizzazioni,  le
          licenze, i nulla osta e gli assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
          3. Nel caso in cui sia  richiesta  VIA,  la  conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
          3-bis.  Il  dissenso  espresso  in   sede   di   conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui  all'articolo  14-quater,
          comma 3. 
          4. Nei casi di cui ai commi 1, 2  e  3,  la  conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
          5. Nel caso di cui al comma 2, il  responsabile  unico  del
          procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il
          progetto definitivo, redatto sulla  base  delle  condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni.». 
          - Il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'    pubblicato    nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio
          2005, n. 112.