Art. 1028 
 
             Comunicazione dell'inizio del procedimento 
 
1.  Salvo  che  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a  produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista da leggi o regolamenti, nonche' ai soggetti,  individuati  o
facilmente individuabili, cui dal  provvedimento  possa  derivare  un
pregiudizio. 
2. I soggetti di cui al comma  1  sono  resi  edotti  dell'avvio  del
procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le
indicazioni di cui all'articolo 8 della legge, ove gia' non rese note
ai sensi dell'articolo 1033, comma 3. Qualora, per  il  numero  degli
aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per  tutti  o  per
taluni di essi, impossibile o particolarmente  gravosa,  nonche'  nei
casi  in  cui  vi  siano  particolari  esigenze  di   celerita',   il
responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma
3, della legge, mediante l'affissione e la pubblicazione di  apposito
atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga,  nel  Giornale
ufficiale della Difesa, ovvero mediante l'impiego delle procedure  di
trasmissione telematica previste  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
3. L'omissione, il  ritardo  o  l'incompletezza  della  comunicazione
possono essere fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla
comunicazione medesima, mediante segnalazione  scritta  al  dirigente
preposto all'unita' organizzativa competente, il quale,  entro  dieci
giorni, e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o  ad  adottare
le  misure  necessarie,  anche  ai  fini  dei   termini   posti   per
l'intervento del privato nel procedimento. 
4. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 1032 e 1033 in  ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento. 
 
 
          Note all'art. 1028: 
          - Il testo dell'art. 8 della legge n. 241 del  1990  e'  il
          seguente: 
          «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio
          del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede  a  dare
          notizia dell'avvio del procedimento mediante  comunicazione
          personale. 
          2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
          a) l'amministrazione competente; 
          b) l'oggetto del procedimento promosso; 
          c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
          c-bis) la data entro la quale, secondo i  termini  previsti
          dall'articolo  2,  commi  2  o  3,  deve   concludersi   il
          procedimento e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
          dell'amministrazione; 
          c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data  di
          presentazione della relativa istanza; 
          d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
          3. Qualora per il numero dei destinatari  la  comunicazione
          personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente
          gravosa, l'amministrazione  provvede  a  rendere  noti  gli
          elementi di cui al comma 2 mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. 
          4. L'omissione di  taluna  delle  comunicazioni  prescritte
          puo'  essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel   cui
          interesse la comunicazione e' prevista.». 
          - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano
          le note all'art. 1027.