Art. 1029 
 
   Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento 
 
1. Ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  lettera  a),  della  legge,
presso ciascuna unita' organizzativa  responsabile  sono  rese  note,
mediante affissioni in appositi albi o  altre  forme  di  pubblicita'
idonee, le modalita' per prendere  visione  degli  atti  relativi  al
procedimento, salvo quanto previsto dalla sezione IV del capo II  del
presente titolo. La visione degli atti avviene presso  l'ufficio  che
ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile. 
2. Ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  lettera  b),  della  legge,
coloro che hanno titolo a  prendere  parte  al  procedimento  possono
presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari  a  due
terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre  che
questo non sia gia' concluso. Quando il termine del procedimento  sia
uguale o inferiore a  trenta  giorni,  memorie  scritte  e  documenti
dovranno  essere  presentati  entro  dieci  giorni  dall'inizio   del
procedimento. Tale termine viene computato a partire  dalla  data  di
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  effettuata   ai   sensi
dell'articolo 1028. 
3. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui  al
comma 2 non puo' determinare, comunque, lo  spostamento  del  termine
finale del procedimento. 
4.  Qualora  le  vigenti  disposizioni  legislative  o  regolamentari
prevedano un atto di intervento o un  adempimento  degli  interessati
nel corso del procedimento,  senza  stabilire  la  relativa  scadenza
temporale, la decorrenza del termine di conclusione del  procedimento
e' sospesa per il periodo  di  tempo  occorrente  per  l'acquisizione
dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto. 
5. L'atto  di  intervento  contiene  tutti  gli  elementi  utili  per
l'individuazione del procedimento al quale e'  riferito  l'intervento
stesso, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente. 
 
 
          Note all'art. 1029: 
          - Il testo dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990  e'  il
          seguente: 
          «Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). - 1. I
          soggetti di cui all'articolo  7  e  quelli  intervenuti  ai
          sensi dell'articolo 9 hanno diritto: 
          a) di prendere visione degli atti del  procedimento,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 24; 
          b)  di  presentare  memorie  scritte   e   documenti,   che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.».