Art. 1030 
 
       Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe 
 
1.  La  partecipazione  al  procedimento,  oltre  che   mediante   la
comunicazione  personale  di  cui  all'articolo  1028,  puo'   essere
realizzata anche con altre forme, quali la  convocazione  in  ufficio
degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche  istanze  o
richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che  possano
essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente
unita' organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di
economicita' e speditezza dell'azione amministrativa.