Art. 1030 Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe 1. La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 1028, puo' essere realizzata anche con altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unita' organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa.