Art. 197. 
 
  Gli accessi al vano  degli  ascensori  e  dei  montacarichi  devono
essere provvisti di porte apribili verso l'esterno  o  a  scorrimento
lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80  quando  la  cabina  e'
accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura
del vano quando questa e' inferiore a m. 1,80. 
  Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da  griglie
o traforati metallici con maglie di larghezza  non  superiore  ad  un
centimetro se la cabina e' sprovvista di porta,  non  superiore  a  3
centimetri se la cabina e' munita di una propria porta e la  distanza
della soglia della cabina dalla porta al vano non e'  inferiore  a  5
centimetri. 
  Sono ammesse  porte  del  tipo  flessibile,  purche'  tra  le  aste
costituenti  le  porte  stesse  non  si  abbiano  luci  di  larghezza
superiore a 12 millimetri.