Art. 317. Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da operai con formazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e l'idoneita' controllata. Nell'ordine di servizio di cui all'art. 305 sono stabilite le attribuzioni dei lavoratori addetti al servizio degli esplosivi e allo sparo delle mine e quelle del personale appositamente incaricato della sorveglianza di tali operazioni. Nello stesso ordine di servizio e' precisata la periodicita' degli aggiornamenti e dei controlli di cui al secondo comma.