Art. 317. 
 
  Il caricamento  e  lo  sparo  delle  mine  devono  essere  eseguiti
soltanto da minatori, o da operai con formazione almeno  equivalente,
dopo che abbiano seguito appositi corsi di preparazione. 
  Periodicamente la preparazione del suddetto personale  deve  essere
aggiornata e l'idoneita' controllata. 
  Nell'ordine di servizio di  cui  all'art.  305  sono  stabilite  le
attribuzioni dei lavoratori addetti al  servizio  degli  esplosivi  e
allo sparo delle mine e quelle del personale appositamente incaricato
della sorveglianza di tali operazioni. 
  Nello stesso ordine di servizio e' precisata la periodicita'  degli
aggiornamenti e dei controlli di cui al secondo comma.